Contabilità ordinaria

Appartengono al regime di contabilità ordinaria, a prescindere da ogni altra considerazione, le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono appartenere al regime ordinario o a quello semplificato a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno solare precedente (400 mila euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi, 700 mila euro per tutte le altre imprese)

I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:

            • i registri IVA:
            • il registro dei beni ammortizzabili;
            • il libro giornale;
            • il libro degli inventari;

Contabilità semplificata

Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:

Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.

Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.

Il professionista in contabilità semplificata deve tenere:

              • i registri IVA;
              • il registro incassi e pagamenti.

Quest’ultimo registro deve essere tenuto per procedere alla determinazione del reddito. Esso può essere omesso se, sui registri IVA sono annotati, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad IVA rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Inoltre è necessario annotare, a fine esercizio, l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate.

I professionisti in contabilità ordinaria devono tenere, oltre ai registri IVA, anche il registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari.

Modelli intrastat

ll Modello Intrastat è un insieme di procedure e attività fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti  intracomunitari onde evitare eventuali comportamenti di sommerso, frodi carosello, antiriciclaggio messe in atto dagli operatori commerciali in ambito intracomunitario e con Paesi extra Ue appartenenti al c.d. Elenco Paesi Black List. 

Gestione F24 telematici

Dal 1° ottobre  2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06).

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2, e articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:

  • direttamente

-  mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; per effettuare tale versamento è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.

  • tramite gli intermediari abilitati a Entratel o Fisco-online

- che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3;

- che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Dal 1° ottobre 2014, l'invio dei modelli F24 a saldo zero deve sempre avvenire attraverso i servizi Entratel/Fisconline, anche nei casi diversi da quelli già individuati dal D.L. n. 223/2006, senza la possibilità di avvalersi dei servizi telematici offerti dal sistema bancario e postale.

Inoltre, dato che sono stati rilevati alcuni casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso modelli F24 a saldo zero, limitare tali operazioni ai servizi telematici dell'Agenzia può consentire un presidio più efficace nei confronti di tali fenomeni fraudolenti.